Modifiche della normativa che disciplina il RENTRI – Normativa

di Federico Valobra

In seguito alla pubblicazione dell’articolo “Cosa cambierà davvero per l’apicoltore dopo l’entrata in vigore di RENTRI?” (l’apis n. 1-2026) e considerate le successive modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 al sistema RENTRI, sono necessari alcuni chiarimenti.

La Legge di Bilancio 2026 (L. 199 del 30/12/25) ha apportato una modifica specifica al comma 3-bis dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

A seguito di tale modifica, è stato stabilito in modo esplicito che gli imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile sono esentati dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, anche nel caso in cui siano produttori iniziali di rifiuti pericolosi.

Pur essendo, le aziende agricole escluse dal RENTRI, permangono a loro carico tutti gli obblighi ambientali relativi alla corretta gestione e smaltimento dei rifiuti
prodotti.

Articolo presente sul n.3-2026.

Se ti è piaciuta l’anteprima dell’articolo, abbonati per ricevere l’apis a casa!